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LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE EX ART. 12-BIS D.LGS. 28/2010

Rete di organismi di mediazione

Un’analisi critica della sentenza del Tribunale di Milano n. 9925/2025, a margine del rafforzamento della cultura della mediazione civile e commerciale dopo la Riforma Cartabia.

di Marino Iannone[1]

DICHIARAZIONE PRELIMINARE

Questo contributo prende le mosse dal testo della sentenza resa dal Giudice Ada Favarolo del Tribunale di Milano, Sesta Sezione Civile, depositata il 22 dicembre 2025. L’analisi procede sul documento fornito in formato digitale, estratta dalla Banca di Merito.

1. INTRODUZIONE: IL PESO DI UNA PRONUNCIA PARADIGMATICA

La sentenza in esame rappresenta un’applicazione esemplare, quasi paradigmatica, dell’articolo 12-bis, comma 3, del D.Lgs. 28 del 2010. Una norma, questa, che possiamo considerare uno spartiacque. Introdotta dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ed entrata in vigore nel febbraio 2023, segna un momento di decisa svolta. Il legislatore ha infatti inasprito, in modo significativo, il regime sanzionatorio per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria, puntando a rafforzarne la cogenza in modo inequivocabile.

Il caso concreto che il Tribunale di Milano si è trovato a decidere afferisce al diritto delle assicurazioni, nello specifico all’interpretazione di un contratto contro il furto. Ma l’aspetto di maggiore interesse per la nostra riflessione non risiede tanto nel merito complesso della vicenda sostanziale – per quanto di per sé non privo di profili intricati – quanto piuttosto in quel passaggio della motivazione, al paragrafo 4, in cui il giudice ha applicato la sanzione dell’art. 12-bis, comma 3. La condanna della compagnia assicurativa al pagamento di una somma equitativa a favore della parte attrice vittoriosa non è un semplice epilogo processuale; è un segnale forte.

Questa fattispecie, dunque, si presta a un’analisi a più strati. Partendo dalla ricostruzione del caso, possiamo articolare una riflessione critica di ampio respiro sulla mediazione civile quale strumento di ADR nel nostro ordinamento: sui suoi presupposti culturali, sulle sue persistenti criticità applicative e, non da ultimo, sulle sue prospettive alla luce dell’ultima evoluzione normativa. L’obiettivo del contributo è duplice: offrire un’esegesi rigorosa della decisione, collocandola nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale, e utilizzare questa pronuncia come un prisma attraverso cui osservare il ruolo che la mediazione può e deve giocare nell’architettura della giustizia civile italiana.

2. IL CASO CONCRETO: I FATTI, LE PROVE E LA QUESTIONE DELLA MEDIAZIONE

2.1. La vicenda assicurativa: un furto contestato

La controversia nasce da un contratto di assicurazione contro il furto, stipulato a gennaio 2023, relativo a un veicolo Mercedes del valore di 31.500 euro. Nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno 2023, la vettura scompare dal suo posto a Melzo. La proprietaria sporge denuncia e informa immediatamente la compagnia.

La risposta della compagnia assicurativa, però, è un rifiuto secco. La sua tesi, come ricostruita in sentenza, è netta: il veicolo alla data del furto non sarebbe stato né funzionante né marciante, poiché precedentemente danneggiato in modo grave da un’alluvione nel luglio 2021. A sostegno, la convenuta porta il certificato PRA e le fatture di vendita, che menzionano la cessione dell’autovettura “alluvionata”.

Il Tribunale, in un’istruttoria articolata che ha visto l’escussione di più testimoni, ritiene invece provato il furto. La prova regina è la testimonianza del marito dell’attrice – testimone abile nonostante l’eccezione sollevata e disattesa dalla difesa – il quale conferma che l’auto era stata riparata e resa pienamente funzionante già nel luglio 2022. Una circostanza corroborata, in modo convincente, dalle dichiarazioni di un carrozziere e di un responsabile della concessionaria Mercedes.

2.2. Il nodo giuridico: la mediazione elusa

Prima di adire il giudice, l’attrice aveva correttamente esperito la procedura di mediazione obbligatoria prevista per le controversie assicurative. L’esito, però, era stato negativo “per la mancata adesione” della compagnia. Quest’ultima, infatti, non si era presentata al primo incontro, avendo preventivamente comunicato all’organismo di mediazione la propria decisione di non partecipare. La giustificazione addotta? La convinzione che la controparte non potesse provare la marciabilità del veicolo.

Questo comportamento ha posto al giudice due distinte questioni:
a) Se condannare la compagnia alla sanzione pecuniaria a favore dell’Erario (il doppio del contributo unificato, ex art. 12-bis, comma 2).

b) Se, inoltre, condannarla al pagamento di una somma equitativa a favore dell’attrice vittoriosa (ex art. 12-bis, comma 3).

Il Tribunale risponde affermativamente a entrambi i quesiti. Per la prima, ritiene che non sussistesse un valido motivo giustificativo dell’assenza. Per la seconda, condanna la convenuta al pagamento di 200 euro a favore dell’attrice.

2.3. La ratio decidendi: la partecipazione come dovere sostanziale

Il cuore argomentativo della sentenza in materia di mediazione pulsa nel paragrafo 4 della motivazione. Il giudice, dopo aver premesso che la compagnia non ha addotto un valido motivo, afferma un principio chiaro: “non può ritenersi sufficiente la circostanza che la società resistente ha comunque comunicato l’intenzione di non voler partecipare alla procedura”.

A sostegno, il Tribunale riprende un precedente del Tribunale di Vasto (2016), secondo cui in caso di mediazione obbligatoria, l’annuncio scritto di assenza – per quanto motivato – equivale a un dissenso non validamente espresso. Perché? Perché la parte, astenendosi, “non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata”.

Da qui, il giudice milanese fa discendere una regola dalla portata generale: “la partecipazione al primo incontro di mediazione deve considerarsi come una condotta doverosa, che le parti non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità”. Caratteristiche assenti nel caso di specie. La scelta della compagnia di non partecipare fu dunque consapevole, basata su una valutazione di merito che, per essere valida, avrebbe dovuto essere discussa dentro la mediazione, non al posto della mediazione.

2.4. Un obiter dictum di confine

Degno di nota, seppur in secondo piano, è l’obiter dictum al paragrafo 5. Il Tribunale esclude qui la sussistenza dei presupposti per una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Questo passaggio, pur non centrale, traccia una linea di confine netta: la sanzione per mancata mediazione ha natura sua propria, distinta da quella per litigiosità temeraria.

3. DIALOGO CON LA DOTTRINA: L’EVOLUZIONE DI UN ISTITUTO

3.1. Il percorso normativo: dalle direttive europee alla Cartabia

Per cogliere la portata della decisione, occorre fare un passo indietro. L’istituto della mediazione civile in Italia nasce dal recepimento della Direttiva UE 2008/52/CE. Il D.Lgs. 28/2010 ne ha delineato una disciplina ibrida, sospesa tra volontarietà e obbligatorietà. Una scelta subito controversa.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2012 ne ha smussato gli eccessi, dichiarando illegittimo l’originario art. 5 per eccesso di delega. Ma il legislatore è tornato sulla materia con il “decreto del fare” del 2013, reintroducendo con più cautela l’obbligo per talune materie. La svolta decisiva arriva con la Riforma Cartabia (L. 206/2021 e D.Lgs. 149/2022), che non solo amplia l’ambito della mediazione obbligatoria, ma ne rafforza il meccanismo sanzionatorio con l’introduzione dell’art. 12-bis.

3.2. L’art. 12-bis: anatomia di una sanzione rafforzata

La nuova norma è il perno del sistema. Si articola in quattro commi che prevedono conseguenze progressive:

  • Comma 1: Conseguenza probatoria. Il giudice può trarre argomenti di prova dalla condotta omissiva.
  • Comma 2: Sanzione pecuniaria pubblicistica (il doppio del contributo unificato), imperativa e svincolata dall’esito della causa.
  • Comma 3: Sanzione privatistica a favore della controparte vittoriosa, di importo equitativo. È questa l’innovazione applicata nella sentenza milanese.
  • Comma 4: Obblighi di comunicazione alle autorità di vigilanza per i soggetti vigilati.

La ratio è trasparente: trasformare la mediazione obbligatoria da mero adempimento formale a momento di confronto sostanziale. Il legislatore ha voluto superare la prassi, purtroppo diffusa, della partecipazione simbolica o del disinteresse preventivo.

3.3. Cosa si intende per “giustificato motivo”?

È qui che la sentenza offre il suo contributo più pregnante. Il concetto di “giustificato motivo” è una clausola generale, lasciata all’apprezzamento del giudice. Il Tribunale di Milano, allineandosi all’orientamento di Vasto, ne restringe significativamente l’ambito.

Non basta comunicare il disinteresse, per quanto motivato. Il primo incontro, dopo la riforma, non è più un mero esplorativo: è il luogo in cui si deve avviare un confronto effettivo. Decidere di non partecipare a priori significa privarsi della possibilità di una volontà “consapevole ed informata”. Il giustificato motivo, afferma la sentenza, deve avere i caratteri dell’assolutezza e non temporaneità: un impedimento oggettivo, grave, non rimovibile (una malattia improvvisa, un caso di forza maggiore). Le valutazioni di merito sulla fondatezza della pretesa avversaria non rientrano in questa categoria: vanno portate in mediazione.

3.4. Il rapporto con l’art. 96 c.p.c.: sanzioni distinte e cumulabili

La sentenza chiarisce un punto sistematico importante. La sanzione ex art. 12-bis, comma 3, e quella per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. viaggiano su binari diversi. La prima sanziona un vizio procedurale (l’assenza ingiustificata), la seconda un vizio sostanziale della condotta processuale (mala fede o colpa grave). Possono applicarsi cumulativamente, ma hanno presupposti distinti. La mancata partecipazione alla mediazione, di per sé, non implica automaticamente litigiosità temeraria.

4. Profili critici e prospettive: verso una cultura della mediazione

4.1. Coerenza e segnale della decisione

La pronuncia del Tribunale di Milano è pienamente coerente con gli obiettivi della Riforma Cartabia. Affermare che la partecipazione è un dovere sostanziale, derogabile solo per impedimenti assoluti, dà finalmente effettività all’istituto. Manda un segnale chiaro agli operatori: la mediazione obbligatoria non è uno scoglio da evitare, ma un’opportunità da cogliere. Anche quando non si conclude con un accordo, il confronto può chiarire le posizioni e semplificare il successivo giudizio.

La condanna al pagamento della somma equitativa ex comma 3, poi, applica un sano principio di causalità: se la parte soccombente avesse partecipato in buona fede, forse la lite non sarebbe mai arrivata in tribunale, risparmiando all’attrice i costi processuali successivi.

4.2. Le criticità che restano sul tappeto

L’impostazione è condivisibile, ma alcune zone d’ombra permangono.

  • Il “giustificato motivo”: La formula “assolutezza e non temporaneità” è un buon inizio, ma lascia margini interpretativi. Servirà una guida più precisa dalla giurisprudenza di legittimità per evitare applicazioni disomogenee.
  • La quantificazione equitativa: Il comma 3 lascia ampia discrezionalità al giudice. Nella specie, 200 euro sono una somma contenuta. Quali criteri dovrebbero guidare la determinazione? La gravità dell’omissione? La complessità della causa? Anche qui, parametri più definiti sarebbero auspicabili.
  • L’onere della prova: Su chi grava l’onere di provare la sussistenza (o l’insussistenza) del giustificato motivo? Una lettura sistematica suggerisce che spetti alla parte assente dimostrare di aver avuto un impedimento valido, trattandosi di una circostanza “estintiva” della pretesa sanzionatoria. Ma una pronuncia esplicita della Cassazione sarebbe risolutiva.

4.3. Il comportamento dei “soggetti forti”

La vicenda esaminata è sintomatica di un problema più ampio: l’atteggiamento di compagnie assicurative, banche e grandi imprese (i cosiddetti repeat players) verso la mediazione. Questi soggetti, spesso dotati di strutture legali interne, hanno storicamente mostrato una certa resistenza culturale, preferendo il giudizio dove possono sfruttare il vantaggio della ripetitività e del potere economico.

Le nuove sanzioni della Cartabia mirano proprio a scardinare questa logica, rendendo economicamente svantaggioso eludere la mediazione. L’efficacia, però, dipenderà dall’applicazione sistematica e non simbolica delle sanzioni da parte dei giudici. La clausola che prevede la segnalazione alle autorità di vigilanza (comma 4) potrebbe aggiungere un ulteriore deterrente, sotto il profilo del rischio reputazionale.

4.4. Proposte per il futuro

Per dare pieno compimento agli obiettivi della riforma, si potrebbero ipotizzare alcuni sviluppi:

  1. Linee guida giurisprudenziali: La Cassazione dovrebbe chiarire una volta per tutte i criteri per il “giustificato motivo” e per la quantificazione della sanzione equitativa.
  2. Formazione di qualità: Investire nella formazione alta e continua dei mediatori è essenziale per garantire l’efficacia del procedimento e la fiducia delle parti.
  3. Diffusione della cultura della mediazione: Serve un’opera di sensibilizzazione capillare, non solo tra gli avvocati, ma anche tra imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, per sfatare il pregiudizio che la mediazione sia un ostacolo anziché un’opportunità.

5. Conclusioni

La sentenza n. 9925/2025 del Tribunale di Milano è un contributo significativo all’interpretazione dell’art. 12-bis. La sua applicazione rigorosa delle sanzioni, sia pubblicistiche che privatistiche, dimostra la volontà di tradurre in pratica l’aspirazione del legislatore: fare della mediazione obbligatoria un passaggio sostanziale, non formale.

L’affermazione che la partecipazione al primo incontro è un dovere quasi inderogabile si allinea perfettamente con la ratio della mediazione, che è strumento di dialogo e cooperazione leale. La sentenza, insomma, coglie lo spirito della riforma.

Rimangono, è vero, margini di miglioramento e zone grigie da chiarire. Ma la direzione è tracciata. A oltre quindici anni dalla sua introduzione, la mediazione civile sta lentamente conquistando il suo spazio. Superare le residue diffidenze, specialmente dei soggetti più forti, è la vera sfida. Richiede un impegno duplice: l’applicazione coerente e severa delle sanzioni da un lato, e un investimento culturale dall’altro.

La pronuncia del Tribunale di Milano è un tassello importante in questo cammino. Ci ricorda che promuovere una cultura della composizione bonaria delle controversie non è solo un’esigenza di efficienza, ma un tratto fondamentale di civiltà giuridica.


[1] Avvocato Cassazionista del Foro di Napoli. Giudice disciplinare forense della Corte di Appello di Napoli. Responsabile scientifico e responsabile dell’organismo Adierre Cameco Srl. Formatore e mediatore civile e commerciale esperto. Vice-presidente di MedItalia, Rete di O.d.m ed E.d.F.