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LA TERRITORIALITÀ DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE TRA FORMALISMO ED EFFETTIVITÀ

Rete di organismi di mediazione

A partire dalla sentenza del Tribunale di Ancona del 27 gennaio 2026, l’articolo indaga l’evoluzione dell’interpretazione dell’art. 4 d.lgs. 28/2010 e le sue ricadute operative per avvocati e organismi di mediazione.

di Corinne Isoni[1]

1. Introduzione: la mediazione come snodo sostanziale del processo civile

La sentenza del Tribunale di Ancona del 27 gennaio 2026 si colloca all’interno di un filone giurisprudenziale ormai riconoscibile, che tende a superare una concezione meramente formale della mediazione obbligatoria per approdare a una lettura sostanziale, funzionale ed effettiva dell’istituto.
Il provvedimento offre lo spunto per un confronto diretto con precedenti di merito recenti, dai quali emerge un orientamento sempre più attento alla ratio deflattiva della mediazione e al principio di leale cooperazione processuale, inteso quale criterio ordinante dell’intera fase precontenziosa.

Tale impostazione si confronta  e scontra con arresti di segno opposto, che continuano a valorizzare una lettura formalistica dei presupposti di procedibilità, in particolare con riferimento al criterio della competenza territoriale dell’organismo di mediazione.

 


2. La competenza territoriale dell’organismo di mediazione: verso una nozione funzionale (e il contrasto giurisprudenziale)

Il nodo centrale affrontato dal Tribunale di Ancona concerne la dedotta incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione, eccepita tardivamente dalla parte chiamata.
Il giudice anconetano afferma che il requisito della territorialità non può essere interpretato in senso rigidamente formale, ma deve essere valutato alla luce dell’effettiva operatività dell’organismo nel circondario del giudice adito, anche mediante accordi di reciprocità ex art. 6, comma 1, lett. t), DM 150/2023.

Questa impostazione si pone in linea di continuità con quanto già affermato dal Tribunale di Pavia, Sez. III, sent. 21 giugno 2022, n. 890, che aveva escluso l’improcedibilità della domanda giudiziale in presenza di accordi tra organismi idonei a garantire una sede operativa nel circondario competente. Analogo principio è stato ribadito dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza del 13 novembre 2025, che ha ritenuto irrilevante la diversa sede legale principale dell’organismo, valorizzando l’esistenza di convenzioni formalmente comunicate e pubblicate, tali da assicurare l’accessibilità concreta della procedura.

A tale orientamento si contrappone una linea giurisprudenziale di segno opposto, che continua a ritenere il criterio territoriale dell’art. 4 d.lgs. 28/2010 un requisito formale rigido, la cui violazione comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale. In tale prospettiva, la mediazione instaurata presso un organismo privo di sede principale o secondaria nel circondario del giudice competente sarebbe da considerarsi tamquam non esset, a prescindere dalla concreta possibilità di partecipazione delle parti.


3. Accordi di reciprocità e riforma Cartabia: continuità evolutiva dell’orientamento giurisprudenziale

Un ulteriore elemento di coerenza sistematica emerge dal confronto con la sentenza del Tribunale di Pavia, Sez. III, 22 settembre 2025, n. 1018, che ha chiarito come la nozione di “organismo nel luogo del giudice territorialmente competente” debba ricomprendere anche le sedi convenzionate, purché l’accordo sia anteriore alla mediazione e conforme agli obblighi di pubblicità e comunicazione.

Il Tribunale di Ancona recepisce pienamente tale impostazione, leggendo la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia come normativa di rafforzamento dell’effettività della mediazione, e non già come irrigidimento dei presupposti di procedibilità.
In questa prospettiva, l’accordo di reciprocità non costituisce una deroga al principio di territorialità, bensì una sua declinazione funzionale, coerente con l’evoluzione dell’ordinamento.


4. Il primo incontro di mediazione come sede delle preclusioni: divergenze interpretative

Particolarmente rilevante è il passaggio della sentenza anconetana in cui si afferma che il primo incontro di mediazione costituisce la sede naturale per far emergere eventuali impedimenti alla prosecuzione della procedura, inclusa l’asserita incompetenza territoriale dell’organismo.

Questa affermazione segna una netta divergenza rispetto all’orientamento più formalista, secondo cui la parte chiamata non sarebbe gravata da alcun onere di interlocuzione nella fase stragiudiziale e potrebbe legittimamente sollevare l’eccezione di improcedibilità entro la prima udienza, trattandosi di questione attinente alla procedibilità.

Il Tribunale di Ancona, invece, attribuisce al procedimento di mediazione una struttura scandita e non neutra, nella quale il silenzio o l’inerzia della parte chiamata assumono un preciso significato processuale, con conseguente preclusione alla deduzione successiva di vizi procedurali che avrebbero potuto essere tempestivamente fatti valere.


5. Errore materiale e dovere di cooperazione

In linea con i precedenti sostanzialisti richiamati, il giudice esclude che un mero errore materiale nell’indicazione della sede fisica dell’organismo possa incidere sulla validità della procedura, soprattutto quando la parte chiamata avrebbe potuto agevolmente chiarire la questione mediante un comportamento collaborativo.

La mediazione viene così ricondotta non solo a regole procedurali, ma anche ai principi di correttezza e buona fede, che impongono alle parti un minimo di diligenza partecipativa, impedendo che l’errore formale diventi strumento di elusione dell’istituto.


6. Mediazione e sanzioni: continuità e prudenza applicativa

Pur riconoscendo la condotta dilatoria della parte resistente, il Tribunale di Ancona esclude la condanna ex art. 12-bis d.lgs. 28/2010, richiamando l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale non ancora consolidato.
La scelta appare coerente con un approccio prudente che distingue tra valutazione negativa del comportamento processuale e automatismo sanzionatorio, evitando applicazioni punitive prive di sufficiente tipizzazione.

Resta tuttavia significativo il riconoscimento delle spese di mediazione come conseguenza diretta dell’inadempimento e della mancata partecipazione.


7. Ricadute operative per avvocati e organismi di mediazione

L’orientamento espresso dal Tribunale di Ancona, letto nel quadro del persistente contrasto giurisprudenziale, produce rilevanti ricadute operative sia per i difensori sia per gli organismi di mediazione, imponendo un ripensamento delle prassi nella fase di attivazione e gestione del procedimento.

7.1. Indicazioni operative per gli avvocati

Alla luce dell’impostazione sostanzialista accolta dalla sentenza, la scelta dell’organismo di mediazione deve essere accompagnata da un’attenta verifica documentale della sua operatività nel circondario del giudice competente, specie in presenza di accordi di reciprocità.
Il primo incontro di mediazione assume un ruolo strategico: eventuali dubbi sulla competenza territoriale devono essere tempestivamente esplicitati in tale sede, poiché l’inerzia può tradursi in una perdita di rilevanza processuale dell’eccezione.

Ne deriva un rafforzamento dell’onere di leale cooperazione procedimentale, che incide direttamente sulle strategie difensive e sulla valutazione giudiziale della condotta della parte.

7.2. Indicazioni operative per gli organismi di mediazione

Gli organismi sono chiamati a garantire trasparenza e tracciabilità delle sedi operative, soprattutto quando l’attività si svolge mediante accordi di reciprocità.
Assume rilievo centrale la corretta verbalizzazione del primo incontro, della mancata partecipazione e dell’assenza di giustificato motivo, atteso il crescente valore probatorio che la giurisprudenza attribuisce a tale fase.

La gestione tempestiva di errori materiali e una comunicazione chiara con le parti costituiscono strumenti essenziali per preservare la tenuta della procedura in sede giudiziale.

7.3. Considerazioni di sistema

Le ricadute operative delineate confermano che la mediazione civile e commerciale è ormai configurata come procedura strutturata e responsiva, nella quale le scelte delle parti e degli operatori producono effetti giuridicamente rilevanti, ben oltre la mera verifica di procedibilità.


8. Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Ancona del 27 gennaio 2026 si pone in continuità evolutiva con un orientamento giurisprudenziale che interpreta la mediazione obbligatoria come strumento effettivo di composizione delle controversie, e non come passaggio burocratico.

Il dialogo con i precedenti favorevoli e il confronto critico con gli orientamenti formalisti mettono in luce una tensione ancora presente nel sistema, tra esigenze di certezza e istanze di effettività.
In tale quadro, la decisione anconetana contribuisce in modo significativo alla costruzione di un diritto giurisprudenziale della mediazione coerente con la riforma Cartabia, valorizzando la responsabilità partecipativa delle parti e riducendo lo spazio per eccezioni meramente dilatorie.


[1] Mediatore civile e commerciale. Formatore teorico-pratico, specializzato in tecniche di negoziazione. Responsabile scientifico e responsabile dell’organismo Conciliare Conviene Società Benefit Srl, aderente alla rete MedItalia.